Wedding
In Italy
Quanti tipi di
matrimonio conosci?
- matrimonio civile
- matrimonio religioso
- matrimonio religioso con effetti civili
- matrimonio misto (fedi diverse)
- ...
In Italia il matrimonio religioso con effetti civili si distingue in:
- matrimonio cattolico
- matrimonio acattolico
Le chiese di culto acattolico sono regolate da:
- intese Chiese - Stato
- leggi in vigore per i culti ammessi*
I matrimoni religiosi con effetti
civili sono celebrati da ministri di culto in
possesso di decreto del Ministero dell'Interno (art. 3 legge 1929 n. 1159).
Non avendo mai assistito ad un
matrimonio nella Chiesa Evangelica possono sorgere dei dubbi, anche semplici,
che possono, sicuramente, essere chiariti:
- se mi sposo nella Chiesa Evangelica, vale pure per
il Municipio?
- la sposa mette l'abito bianco?
- ... le foto, ... il filmino?
- ... le fedi?
- ... i testimoni?
- ... la festa?
- ... gli invitati?
- ... all'aperto?
La risposta è:
Si
Per informazioni sul matrimonio evangelico puoi
metterti in contatto col Ministro di Culto past. Dino Cosenza - tel. 347 5987291
oppure inviare una e-mail all'indirizzo: dinocosenza@chiesaevangelica.info
La libertà religiosa in Italia ha avuto
un cammino lungo e difficile a motivo dell'egemonia cattolica. Sia ringraziato
Iddio che ha ispirato la lotta (pacifica) di tanti fratelli per la conquista del
diritto alla "fede".
Purtroppo, lo stesso cattolicesimo che
si è sempre opposto ad una affermazione, in Italia, del Protestantesimo e
dell'Evangelismo ora, stranamente, spiana la strada all'Islam.
Cosa pensare?
Un attacco di liberalismo religioso frutto di pentimenti e rimorsi ...?
...o, come da vecchio
progetto, contrastare comunque la verità cristiana?
In una predicazione profetica di circa
18 anni addietro il past. Dino Cosenza dichiarava:
Cristo non si può
barattare:
Gesù è il Signore
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Legge 24 giugno 1929,
n.1159
Disposizioni
sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato
e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi
(Pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 16 luglio 1929, n.164) |
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Art. 1
Sono ammessi nello Stato culti diversi dalla religione
cattolica apostolica e romana, purché non professino
principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o
al buon costume. L'esercizio, anche pubblico di tali culti è
libero.
Art. 2
Gli istituti di culti diversi dalla religione dello Stato
possono essere eretti in ente morale, con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell'Interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei
ministri (essi sono soggetti alle leggi civili concernenti
l'autorizzazione governativa per gli acquisti e per
l'alienazione dei beni dei corpi morali, abolito con legge
n. 127 del 1997 e dalla legge n. 191 del 1998). Norme
speciali per l'esercizio della vigilanza e del controllo da
parte dello Stato possono inoltre essere stabilite nel
decreto di erezione in ente morale.
Art. 3
Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione
dello Stato debbono essere notificate al Ministero
dell'Interno per l'approvazione. Nessun effetto civile può
essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti
da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia
ottenuto l'approvazione governativa.
Art. 4
La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei
diritti civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche
civili e militari.
Art. 5
La discussione in materia religiosa è pienamente libera.
Art. 6
Abrogato
(I genitori o chi ne fa le veci possono chiedere la dispensa
per i propri figli dal frequentare i corsi di istruzione
religiosa nelle scuole pubbliche.)
Art. 7
Il matrimonio celebrato davanti ad alcuno dei ministri di
culto indicati nel precedente art. 3 produce dal giorno
della celebrazione gli stessi effetti del matrimonio
celebrato davanti l'ufficiale dello stato civile, quando
siano osservate le disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 8
Chi intende celebrare il matrimonio davanti alcuno dei
ministri di culto, indicati nel precedente art. 3, deve
dichiararlo all'ufficiale di stato civile, che sarebbe
competente a celebrare il matrimonio. L'ufficiale dello
stato civile, dopo che siano state adempiute tutte le
formalità preliminari e, dopo avere accertato che nulla si
oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le norme del
codice civile, rilascia autorizzazione scritta con
indicazione del ministro del culto davanti al quale la
celebrazione deve aver luogo e della data del provvedimento,
con cui la nomina di questi venne approvata a' termini
dell'art. 3.
Art. 9
Il ministro del culto, davanti al quale avviene la
celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli artt. 130,
131 e 132 del codice civile (Vedi
gli artt. 143, 144 e 147 c.c. 1942) e ricevere, alla
presenza di due testimoni idonei, la dichiarazione espressa
di entrambi gli sposi, l'uno dopo l'altro, di volersi
prendere rispettivamente in marito e moglie, osservata la
disposizione dell'art. 95 del codice civile. L'atto di
matrimonio dev'essere compilato immediatamente dopo la
celebrazione, redatto in lingua italiana nelle forme
stabilite dagli artt. 352 e 353 del codice civile per gli
atti dello stato civile e deve contenere le indicazioni
richieste nell'art. 10 della presente legge. L'atto, così
compilato, sarà subito trasmesso in originale all'ufficiale
dello stato civile e, in ogni caso, non oltre cinque giorni
dalla celebrazione.
Art. 10
L'ufficiale dello stato civile, ricevuto l'atto di
matrimonio, ne cura, entro le ventiquattro ore, la
trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che
risultino le seguenti indicazioni: il nome e cognome, l'età
e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la
residenza degli sposi; il nome e cognome, il domicilio o la
residenza dei loro genitori;
la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di
dispensa;
la data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da
alcuno degli impedimenti di legge;
il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del
matrimonio;
il nome e cognome del ministro del culto dinanzi al quale
seguì la celebrazione del matrimonio. L'ufficiale dello
stato civile deve dare avviso al procuratore della
Repubblica, nei casi e per gli effetti indicati nell'art.
104 del R.D. 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento
dello stato civile.
Art. 11
Al matrimonio celebrato davanti il ministro di un culto
ammesso nello Stato e debitamente trascritto nei registri
dello stato civile si applicano, anche per quanto riguarda
le domande di nullità, tutte le disposizioni riflettenti il
matrimonio celebrato davanti l'ufficiale dello stato civile.
Art. 12
Agli effetti dell'art. 124 codice civile è parificato alla
celebrazione del matrimonio il rilascio dell'autorizzazione
prevista nell'art. 8 della presente legge. Incorre nella
multa stabilita nell'art. 124 del codice civile l'ufficiale
dello stato civile che omette di eseguire la trascrizione
dell'atto di matrimonio, entro il termine indicato nell'art.
10 della presente legge.
Art. 13
Gli artt. da 7 a 12 della presente legge entreranno in
vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. |
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Celebrante, Ministro
di Culto Past. Dino Cosenza
Cell. 347 59 87 291
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Buongiorno,
Vi scrivo per
sapere se si può celebrare un matrimonio religioso tra un cattolico ed una
battista senza che uno dei due debba convertirsi all'altra religione. Se è
possibile, che rito si celebra?
Per favore,
fatemi avere una Vostra gentile risposta
Stefania
Cara Stefania,
Il caso che proponi si chiama “matrimonio misto” ed è contemplato in ambito
cattolico e dalle chiese evangeliche (anche se ogni comunità è sovrana nelle sue
decisioni).
Ma dimmi:
dove si celebrerebbe,
nella chiesa cattolica o in quella evangelica?
Che avete deciso per i figli che verranno?
E avete intenzione di andare al culto o alla messa?
Capirai bene che sarebbe meglio avere l’assistenza pastorale di una persona che
vi vuole bene ed è disposta a seguirvi nel cammino cristiano.
Ho seguito tanti giovani con problemi simili e capisco il tuo bisogno di
chiarezza.
Dio ti benedica
Past. Dino Cosenza
Grazie per la
Sua risposta. ...
Sono
pienamente d'accordo che ci sia bisogno di assistenza pastorale .
Cordiali
saluti
Stefania
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ARTICOLI DEL CODICE CIVILE
SUL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA
143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi
Con il matrimonio
il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi
doveri.
Dal matrimonio
deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi
sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità
di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
144. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia
I coniugi
concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza
della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della
famiglia stessa.
A ciascuno dei
coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
147. Doveri verso i figli
Il matrimonio
impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei
figli.
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Wedding
In Italy
Il pastore Dino Cosenza ha celebrato matrimoni anche in strutture
diverse dalla chiesa:
-
Panorama Garden (Erice)
http://www.ristorantepanorama.it/
-
Baglio Basile (Petrosino)
http://www.hotelbagliobasile.it/visita.php
-
Costa Azzurra (Valderice)
http://www.matrimonio.com/sala-ricevimenti/ricevimenti-costa-azzurra--e28962
- Armony (Marsala)
http://www.armonyricevimenti.it/
- Villa Aurelia (Roma)
http://www.villaaurelia.it/allestimento.cfm
-
Villa Monte D'Oro (Grottaferrata)
http://www.villamontedoro.it/ita/index.php
-
Castello Visconteo Sforzesco (Galliate)
http://www.turismonovara.it/it/artestoriascheda?id=63
- Castello di Rosciano (Torgiano)
http://www.castellodirosciano.com/index.html
- Baglio Santacroce (Valderice)
http://www.bagliosantacroce.it/
- Villa Monastero (Varenna)
http://www.villamonastero.eu
ecc...
Il ministero pastorale del ministro di culto Dino Cosenza
può essere richiesto per la celebrazione di matrimoni in ITALIA per cittadini
STRANIERI.
La prassi generalmente prevede:
1) Generalità dei nubendi (mi
dovranno essere forniti con i maggiori dati possibili).
2)
Lettera per l’Ufficiale di Stato Civile con la quale chiedo le
pubblicazioni e che dovete presentare all’atto dell’Iscrizione al Comune
(ovvero dichiarazione giurata degli sposi stranieri).
3)
Successivo ritiro dell’Autorizzazione, rilasciata dal Comune,
alla celebrazione del matrimonio (mi deve essere consegnata in tempo per la
redazione dell’atto di matrimonio.
4)
Celebrazione del matrimonio con la firma dell’Atto, redatto in
doppio originale.
5)
Consegna dell’Atto di matrimonio, entro 5 giorni, al Comune.
Generalmente questo è l’iter necessario.
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